La registrazione ai fini IVA in Italia, detta anche “identificazione diretta ai fini IVA”, consente alle società non residenti che svolgono attività rilevanti ai fini IVA in Italia di esercitare i diritti previsti e di adempiere ai propri obblighi in conformità alla normativa IVA nazionale.
In alternativa all’identificazione diretta, gli obblighi relativi all’IVA possono essere adempiuti nominando un rappresentante fiscale in Italia. La società estera deve a quel punto adempiere a tutti gli obblighi IVA appoggiandosi al proprio rappresentante. Secondo la normativa italiana, il rappresentante fiscale diventa personalmente corresponsabile per l’adempimento corretto delle obbligazioni tributarie in Italia del soggetto da egli rappresentato.
Per le imprese con sede al di fuori dell’UE, è possibile solo la nomina del rappresentante fiscale.
La società estera è tenuta a richiedere l’apertura di un’identificazione diretta ai fini IVA o a nominare un rappresentante fiscale in Italia nei seguenti casi:
Se una società estera fornisce merci provenienti da altri Stati membri dell’UE a soggetti privati, di base deve applicare l’IVA del proprio Stato di residenza. Questa regola generale si applica tuttavia solo se le vendite transfrontaliere di beni non superano la soglia di 35.000 euro e se la società estera non ha rinunciato all’applicazione di tale soglia nel paese estero (vedesi (siehe hierzu auch grenzüberschreitende Umsatzbesteuerung). La società estera deve quindi tenere traccia delle proprie vendite realizzate verso soggetti privati residenti in Italia, poiché se viene superata la soglia di 35.000 euro, il soggetto estero ha l’obbligo di richiedere una partita IVA in Italia e deve iniziare ad applicare e a versare l’IVA italiana.
L’invio di beni da un paese dell’Unione Europea ad un deposito in Italia deve essere trattato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto come un’operazione intracomunitaria (cosiddetta cessione intracomunitaria “assimilata”). Perciò, in caso di superamento di determinate soglie, tali trasferimenti devono essere segnalati all’ufficio doganale mediante le dichiarazioni Intrastat.
Se il soggetto estero diventa debitore di imposta in Italia, esso è tenuto a identificarsi ai fini IVA e a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa IVA italiana.
Nell’ambito dell’identificazione diretta ai fini IVA della società estera, offriamo ai nostri clienti i seguenti servizi di consulenza:
Le imprese estere che richiedono l’identificazione diretta ai fini IVA o che nominano un rappresentante fiscale in Italia non hanno l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico. Pertanto, le fatture possono liberamente essere emesse sia in formato elettronico che cartaceo.
Copyright 2020 Ektiv Srl
All Rights Reserved
Ektiv Srl società tra professionisti
USt-IdNr.: IT03077130213
Via Brennero 5, I - 39055 Laives (BZ)