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Diritto tributario internazionale

A causa della crescente globalizzazione delle attività economiche, la conoscenza approfondita del diritto tributario internazionale è diventata di fondamentale importanza. È quindi determinante per le società che operano a livello internazionale poter contare su un consulente competente in materia di fiscalità internazionale. Il diritto tributario internazionale deve confrontarsi con le più diverse giurisdizioni fiscali nazionali. A questo proposito, le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra numerosi Paesi, il cui obiettivo è quello di evitare o limitare la doppia imposizione, sono di grande supporto.

Forniamo consulenza ai nostri clienti su ogni questione di diritto tributario internazionale con cui si devono confrontare. Ciò comprende, tra l’altro, la consulenza in merito all’applicazione della ritenuta alla fonte su dividendi, interessi e canoni, alla definizione e tassazione delle stabili organizzazioni, ai problemi nell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e alle questioni relative alla residenza fiscale delle persone fisiche.

Residenza fiscale delle persone fisiche

Ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, le persone fisiche sono considerate fiscalmente residenti in Italia se per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni) è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente
  • domicilio ai sensi del Codice civile 
  • residenza ai sensi del Codice civile

I soggetti residenti ai fini fiscali in Italia hanno l’obbligo di assoggettare ad imposta in Italia il loro reddito mondiale, ovvero tutti i redditi da loro prodotti indipendentemente dal fatto che questi siano stati conseguiti in Italia o all’estero.

Supponendo che una persona fisica sia considerata fiscalmente residente in Italia sulla base dei criteri precedenti e, allo stesso tempo, sia considerata residente fiscalmente anche in un altro Stato per via della sua normativa interna, la convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e tale altro Stato va ad individuare in modo univoco la residenza fiscale.

La residenza fiscale in Italia di una persona fisica dipende da varie circostanze, e deve essere valutata caso per caso.

Stabile organizzazione:

In un contesto internazionale la costituzione di stabili organizzazioni dovrebbe preferibilmente essere evitata, in modo che non sorgano oneri fiscali aggiuntivi sul territorio nazionale o all’estero. Oltre al carico fiscale derivante da una stabile organizzazione in un altro stato, sorgono con essa ulteriori obblighi, quali la preparazione della dichiarazione dei redditi e la determinazione del risultato imponibile.

Il legislatore italiano definisce una stabile organizzazione materiale come una sede fissa attraverso la quale la società estera svolge in tutto o in parte la propria attività in Italia. Il termine “stabile organizzazione materiale” comprende in particolare:

  • una sede di direzione
  • una succursale
  • un ufficio
  • un’officina
  • un laboratorio
  • un cantiere di costruzione o di montaggio (soltanto se tale cantiere ha una durata superiore a 3 mesi nella maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni la durata minima è stata estesa a 12 mesi)

La legge di stabilità 2018 ha recepito nell’ordinamento italiano la nuova versione dell’art. 5 del modello OCSE, che dà la definizione di stabile organizzazione. In base alla norma vigente, al fine integrare una una c.d. stabile organizzazione personale in Italia non è più necessario che il dipendente/rappresentante abbia il potere di rappresentare la società non residente mediante procura, ma è sufficiente che il rappresentante svolga un ruolo decisivo nelle trattative per conto della società estera o svolga determinate attività che portano alla conclusione del contratto con la società estere (senza modifiche sostanziali). 

Per contro, è sempre esclusa la costituzione di una stabile organizzazione secondo i criteri di cui sopra qualora si tratti di un rappresentante indipendente dall’impresa estera, che agisce nell’ambito della propria attività d’impresa.

Ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui dividendi (Direttiva madre-figlia):

I dividendi distribuiti ai soci non residenti sono generalmente soggetti in Italia a una ritenuta alla fonte del 26% a titolo di imposta. Se il socio è una società residente in uno Stato membro dell’UE ed essa è soggetta in tale stato all’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20% (art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73).

Al verificarsi delle condizioni previste della Direttiva madre-figlia (Direttiva 2011/96/UE), il soggetto residente, su richiesta del beneficiario estero, non opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, alternativamente, il beneficiario dei dividendi ha diritto al rimborso della ritenuta che è stata prelevata.

L’obiettivo della Direttiva madre-figlia è quello di regolamentare la tassazione delle distribuzioni di utili tra la società madre e la propria controllata, in modo tale che queste siano fiscalmente neutrali.

Il beneficiario dei dividendi deve richiedere per iscritto alla società italiana l’applicazione della ritenuta con aliquota ridotta o la disapplicazione della stessa, presentando un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’ufficio delle imposte estero.

Ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui pagamenti di interessi e canoni (Direttiva Interessi e Canoni):

I pagamenti di interessi ai soci non residenti sono generalmente soggetti in Italia a una ritenuta alla fonte del 26% a titolo di imposta.

Applicando le convenzioni contro le doppie imposizioni tra l’Italia e gli Stati terzi, l’aliquota della ritenuta alla fonte sui redditi da interessi può essere ridotta in modo significativo. Per poter beneficiare della riduzione di aliquota è necessario che il beneficiario degli interessi sia il beneficiario effettivo dei flussi di reddito corrisposti e non operi come un soggetto meramente interposto nel flusso reddituale. Il beneficiario degli interessi deve confermare per iscritto di essere il beneficiario effettivo e presentare alla società italiana, prima del pagamento degli interessi, un certificato di residenza fiscale emesso dall’autorità fiscale estera.

Se invece sono soddisfatti i requisiti della Direttiva Interessi e Canoni (Direttiva 2003/49/CE), il beneficiario estero dei dividendi può richiedere la totale esenzione da ritenuta alla fonte o, alternativamente, richiedere il rimborso della ritenuta subita.

Il nostro obiettivo è quello di evitare fenomeni di doppia imposizione per i nostri clienti e pertanto li sosteniamo nell’analisi tempestiva delle loro attività transfrontaliere, in modo da reagire immediatamente a eventuali problematiche di doppia imposizione.

La vostra società opera a livello interazionale? Vi aiutiamo ad evitare la doppia imposizione!

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